PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA

Art. 1.
(Istituzione e sede).

      1. È istituita l'Agenzia nazionale per la mobilità e l'occupazione dei dirigenti di azienda, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma. Oltre ai servizi operanti a livello nazionale, l'Agenzia si articola in centri regionali e locali.

Art. 2.
(Scopo).

      1. L'Agenzia ha lo scopo di favorire l'attuazione di tutti i provvedimenti relativi alla mobilità e all'occupazione dei dirigenti. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle categorie professionali dei quadri amministrativi e commerciali, dei tecnici e assimilati dell'industria e del commercio. L'attività dell'Agenzia si svolge nel quadro degli accordi intervenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Essa è incaricata di individuare ed, eventualmente, assumere tutte le iniziative nel quadro delle disposizioni giuridiche e regolamentari in vigore, al fine di favorire con la massima efficacia possibile, per quanto riguarda queste categorie professionali, l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
      2. L'attività dell'Agenzia è essenzialmente rivolta a:

          a) promuovere tutti i mezzi idonei a favorire i contatti tra le imprese e i collaboratori, sia direttamente, sia in collegamento con ogni organismo di collocamento;

 

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          b) dedicare una parte importante del proprio potenziale allo studio e all'attuazione di provvedimenti collaterali all'occupazione, al fine di assicurare ai dirigenti la possibilità di un atteggiamento attivo nella scelta del proprio orientamento;

          c) studiare e promuovere, in una prospettiva di piena occupazione, le misure idonee a risolvere le difficoltà che ostacolano il collocamento dei dirigenti;

          d) realizzare un efficiente sistema di informazione rispondente alle esigenze dell'Agenzia.

Art. 3.
(Esercizio sociale).

      1. L'esercizio sociale dell'Agenzia inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.
(Membri dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia è composta da membri effettivi, costituiti da rappresentanti delle organizzazioni e associazioni riconosciute del settore.
      2. Possono collaborare al raggiungimento degli scopi perseguiti anche rappresentanti di altre organizzazioni o associazioni esterne all'Agenzia, in qualità di membri associati.
      3. Possono essere nominati altresì membri onorari, a motivo dei servizi resi o dell'aiuto che possono arrecare.

Capo II
AMMINISTRAZIONE E
FUNZIONAMENTO

Art. 5.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).

      1. L'Agenzia è amministrata da un consiglio di amministrazione costituito:

          a) per il collegio dei dirigenti, da rappresentanti scelti tra i membri effettivi, il

 

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cui numero è stabilito dal regolamento interno di cui all'articolo 7;

          b) per il collegio dei datori di lavoro, da un numero di rappresentanti pari al numero totale dei membri del collegio dei dirigenti.

      2. Gli amministratori di ciascun collegio sono designati, rispettivamente, dai membri effettivi che essi rappresentano, secondo le modalità definite dal regolamento interno di cui all'articolo 7.
      3. La durata del mandato degli amministratori è di due anni. Il mandato è rinnovabile. In caso di vacanza, l'organizzazione o l'associazione interessata provvede alla sostituzione del proprio rappresentante. I poteri di quest'ultimo cessano al momento in cui scade il mandato della persona sostituita.

Art. 6.
(Riunioni del consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ciò si renda necessario.
      2. La riunione del consiglio di amministrazione è obbligatoria se viene richiesta da almeno un terzo dei membri del consiglio in carica.
      3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono valide soltanto quando in ciascun collegio il numero degli amministratori con diritto di voto e presenti alla seduta è uguale almeno alla metà del numero degli amministratori di ciascun collegio.
      4. La convocazione è comunicata con almeno otto giorni di anticipo e comporta l'indicazione dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno è redatto dall'ufficio competente e in caso di urgenza dal presidente e dal segretario.
      5. Le decisioni o i pareri del consiglio di amministrazione sono adottati a maggioranza dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità, la decisione è rimessa a una ulteriore riunione.

 

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      6. Delle assemblee viene tenuto verbale, firmato dal segretario e dal vice segretario.

Art. 7.
(Poteri del consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per le attività connesse allo scopo dell'Agenzia. In particolare, esso redige lo statuto dell'Agenzia e ne assicura la corretta applicazione, procede alle modifiche dello stesso ai sensi dell'articolo 14; emana il regolamento interno per l'applicazione della presente legge; gestisce le risorse dell'Agenzia.
      2. Il consiglio di amministrazione può, per scopi specifici, scegliere, anche esternamente ai suoi membri, uno o più mandatari, dei quali esso è responsabile e che possono essere autorizzati a delegare i poteri e le funzioni a essi conferiti.

Art. 8.
(Ufficio esecutivo).

      1. Ogni due anni, nel corso della prima riunione dell'esercizio sociale di cui all'articolo 3, il consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, un ufficio esecutivo con composizione paritetica, comprendente dieci membri, tra i quali:

          a) il presidente;

          b) uno o più vice presidenti;

          c) un segretario e un vice segretario;

          d) un tesoriere e un vice tesoriere.

      2. Le funzioni di presidente, di tesoriere e di vice tesoriere e le funzioni di vice presidente, di segretario e di vice segretario sono conferite alternativamente a ciascuno dei collegi di cui all'articolo 5.
      3. Ai fini dell'elezione di cui al comma 1, la maggioranza assoluta dei votanti è necessaria per la prima votazione; è sufficiente la maggioranza relativa nella seconda votazione. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano.

 

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      4. L'ufficio esecutivo adotta tutti i provvedimenti necessari per la gestione e il buon funzionamento amministrativo dell'Agenzia; cura lo svolgimento degli affari correnti; esercita le deleghe ad esso eventualmente conferite dal consiglio di amministrazione e delega a determinati suoi membri alcune delle proprie attribuzioni; nomina il direttore e ne determina le funzioni, ovvero delega tale carica ad alcuni suoi membri.
      5. Il presidente assicura l'esecuzione delle decisioni dell'ufficio esecutivo e il regolare funzionamento dell'Agenzia, che egli rappresenta in sede giudiziaria e in tutti gli atti della vita civile. Egli può farsi sostituire da un mandatario, per scopi specifici. Egli può, altresì, delegare al direttore tutti o parte dei propri poteri di gestione corrente.
      6. I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di impedimento o di delega da parte di quest'ultimo.
      7. Il segretario e il vice segretario sono incaricati delle convocazioni, dei verbali, della corrispondenza, ovvero delegano tali funzioni al direttore.
      8. Il tesoriere e il vice tesoriere hanno il compito di assicurare la continuità del rapporto tra il consiglio di amministrazione o l'ufficio esecutivo e la direzione dell'Agenzia, nei settori finanziari e di bilancio. La loro attività si svolge in quattro settori:

          a) controllo delle entrate: essi assicurano il collegamento con gli organi incaricati della raccolta delle quote e curano la buona applicazione delle convenzioni stipulate a tale fine;

          b) tesoreria: controllano la situazione di tesoreria dell'Agenzia e propongono al presidente i provvedimenti, assunzioni o conferimenti di prestiti, destinati ad assicurarne la buona gestione;

          c) preparazione del bilancio: seguono l'elaborazione dei progetti della direzione, che devono essere a essi comunicati prima della presentazione all'ufficio esecutivo e al consiglio di amministrazione;

          d) monitoraggio del bilancio: ricevono la comunicazione della situazione delle

 

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spese in rapporto al bilancio, come risulta dal controllo finanziario, e comunicano all'ufficio esecutivo le loro osservazioni; giudicano congiuntamente sull'opportunità di trasferimenti da una voce di bilancio all'altra, ed eventualmente li autorizzano; propongono all'ufficio esecutivo, nel corso dell'anno, finanziamenti supplementari limitati e con carattere di urgenza, in caso si rendano necessari a fronte di situazioni impreviste; prima della presentazione del bilancio al consiglio di amministrazione sono informati dei lavori della commissione di controllo di cui all'articolo 13 e della relazione del revisore contabile.

      9. Il tesoriere e il vice tesoriere ricevono tutti gli incarichi o le deleghe del consiglio di amministrazione o dell'ufficio esecutivo per questioni di ordine finanziario e amministrativo.

Art. 9.
(Esercizio delle funzioni di amministratore).

      1. Le funzioni di amministratore sono gratuite. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché eventualmente alle indennità per perdite di retribuzioni o di ogni altro premio derivate dall'esercizio delle loro funzioni.
      2. Nel caso in cui l'impresa alla quale gli interessati appartengono abbia anticipato indennità per perdite di retribuzioni o di qualsiasi altro premio, l'Agenzia ne assicura il rimborso.
      3. Ai mandatari previsti all'articolo 7, comma 2, non può essere accordata alcuna retribuzione, salvo il caso in cui essi siano stati scelti esternamente al consiglio di amministrazione.

Art. 10.
(Commissioni speciali).

      1. Commissioni speciali per lo studio di determinati problemi sono istituite dal consiglio di amministrazione o dall'ufficio

 

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esecutivo di cui all'articolo 8, i quali ne deliberano l'istituzione e le caratteristiche, designandone altresì i presidenti e i membri, scelti tra i rappresentanti dei membri effettivi o associati dell'Agenzia. Le commissioni speciali possono fare ricorso a collaborazioni esterne per l'assolvimento dei loro compiti.

Capo III
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 11.
(Risorse economiche).

      1. Le risorse dell'Agenzia comprendono:

          a) le quote versate dai membri effettivi, stabilite per il primo anno in 516 euro per ciascuno di essi e successivamente determinate dal consiglio di amministrazione;

          b) i contributi accordati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da altri enti pubblici;

          c) le altre risorse non vietate dalla legge, tra cui in particolare contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 12.
(Erogazioni).

      1. Le erogazioni comprendono le spese di gestione e di amministrazione dell'Agenzia nonché tutte le somme destinate a fare fronte agli oneri connessi allo scopo sociale.

Art. 13.
(Commissione di controllo).

      1. Una commissione di controllo, designata dal consiglio di amministrazione,

 

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verifica ogni anno la regolarità delle operazioni contabili e finanziarie dell'Agenzia.
      2. Le risultanze dei lavori della commissione di controllo sono contenute in un rapporto scritto, indirizzato al consiglio di amministrazione che ne autorizza la trasmissione ai membri effettivi, di cui all'articolo 4, che ne facciano richiesta.
      3. La commissione di controllo è composta pariteticamente, in numero eguale, da rappresentanti dei due collegi di cui all'articolo 5.
      4. La commissione di controllo ovvero il consiglio di amministrazione possono chiamare a fare parte della commissione stessa un revisore contabile oppure un contabile.

Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14.
(Modifiche allo statuto).

      1. Le modifiche allo statuto dell'Agenzia sono deliberate validamente solo se, previo parere dei membri effettivi dell'Agenzia, esse raccolgono in ciascun collegio i due terzi dei voti degli amministratori con diritto di voto.

Art. 15.
(Scioglimento).

      1. Lo scioglimento dell'Agenzia può essere deliberato soltanto da un'assemblea generale composta dai rappresentanti dei membri effettivi raggruppati in due collegi:

          a) uno composto dai rappresentanti delle organizzazioni padronali;

          b) l'altro composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

      2. Il numero dei delegati è stabilito dal regolamento interno di cui all'articolo 7.

 

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      3. Lo scioglimento può essere deciso soltanto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in ciascun collegio.
      4. Le convocazioni devono essere inviate ai delegati con almeno un mese di anticipo. L'ufficio dell'assemblea è quello del consiglio di amministrazione.
      5. L'assemblea che decide lo scioglimento può designare l'associazione o l'organizzazione senza scopo di lucro alla quale è devoluto il patrimonio dell'Agenzia dopo il pagamento dell'eventuale passivo e la liquidazione dei beni necessaria per soddisfare tale passività. Essa può del pari designare uno o più commissari incaricati della liquidazione e della devoluzione dei beni dell'Agenzia.